
SICUREZZA IN CANTIERE
Spesso si parla di sicurezza nei cantieri, facendo riferimento alla necessità di garantire elevati livelli di prevenzione e protezione in un ambiente di lavoro caratterizzato da un’alta incidenza infortunistica, spesso con eventi anche gravi o mortali.
Il cantiere è un luogo di lavoro caratterizzato sempre da una evoluzione nel tempo delle caratteristiche dell’ambiente e delle lavorazioni svolte.
A questo contesto, che determina una maggiore difficoltà nel definire e mantenere le corrette procedure di lavoro in sicurezza, si aggiunge che spesso le attività svolte sono caratterizzate da rilevanti rischi di infortunio (si pensi ai lavori in quota, scavi, sollevamento e movimentazione di carichi). Garantire la sicurezza nei cantieri è pertanto una sfida che coinvolge competenza, professionalità ed esperienza di tutte le figure che operano in tali contesti.
Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, tratta ampiamente il tema della sicurezza nei cantieri nel titolo IV.
DIREZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.
Nel corso dell’esecuzione dell’opera il committente ha il diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori.
Se nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, nell’appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria, come prevede l’art. 114 comma 2 del nuovo codice appalti.
Il compito principale del direttore dei lavori è quello di assistere e sorvegliare i lavori, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.
DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE
Il direttore dei lavori è la figura tecnica nominata dal committente e ha un ruolo centrale nell’esecuzione dei lavori. Ha il compito di verificare l’esatta esecuzione delle opere, di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Di fatto rappresenta un coordinatore per l’esecuzione, in quanto dovrà verificare le lavorazioni eseguite dalle diverse imprese e pianificare e gestire correttamente le attività. Nei lavori privati è un tecnico abilitato di fiducia del committente. Nei lavori pubblici può essere sia un dipendente della stazione appaltante che un tecnico esterno.
Il direttore dei lavori, nell’ambito dell’esecuzione dei contratti, opera nel pieno rispetto delle disposizioni di servizio date dal RUP. Valuta e cura i profili tecnici, contabili, amministrativi al fine di far svolgere il lavoro nel migliore dei modi ed in tempi brevi. Il DL è responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività dell’intero ufficio di direzione dei lavori e deve interfacciarsi con l’esecutore in via esclusiva in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Il coordinamento della sicurezza è gestito in particolar modo dalla figura del Coordinatore della Sicurezza, che viene distinta in:
–Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): soggetto identificato nella fase di progettazione, prima dell’inizio dei lavori, con l’obbligo di predisporre le misure di sicurezza nel cantiere. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), un documento che contiene l’indicazione delle misure di sicurezza da attuare in cantiere per gestire i rischi che potranno determinarsi durante l’esecuzione dei lavori.
–Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): il ruolo può essere rivestito dallo stesso soggetto che svolge le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha principalmente l’obbligo di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), oltre che sospendere i lavori in caso di pericolo grave e immediato, direttamente riscontrato.
